Le immagini, come le arti figurative, appartengono alle opere di ingegno e il diritto d’autore è limitato alla protezione della sola forma espressiva.
Il soggetto o la realtà raffigurata in uno scatto infatti, non può essere oggetto di appropriazione esclusiva del fotografo; questo vuol dire che nessun autore può vietare che si possano realizzare fotografie dello stesso paesaggio o ritratto.
A tale forma però possono esserci eccezioni che trovano la loro fonte in altre disposizioni contrattuali o legislative. Per esempio può essere impedito di eseguire il ritratto di una modella se questa abbia firmato un contratto di esclusiva per la propria immagine. Questo vuol dire che la raffigurazione del suo volto è esclusiva (per un periodo di tempo generalmente limitato) del beneficiario del contratto.
Oppure può trattarsi di un oggetto da collezione o di un animale raro, per il quale andrà stipulato con il proprietario un contratto di property release con il quale il titolare concede il permesso di fotografare e utilizzare l’oggetto individuato dal fotografo e del quale ha la proprietà affinché il fotografo possa procedere ad effettuare la foto.
La Legge sulle opere fotografiche
Nell’articolo 2 della legge sul diritto d’autore vengono inserite le “opere fotografiche”, che sono protette alla stregua delle altre opere di ingegno, con una tutela piena che vede quindi l’applicazione dei diritti morali e il termine di 70 anni dopo la morte per i diritti di sfruttamento economico.
Le fotografie amatoriali
Nell’articolo 87 vengono invece inserite le “fotografie semplici”, cioè le fotografie che non hanno un particolare valore artistico e che possono definirsi come “amatoriali” o poco più. Esse sono tutelate diversamente: lo sfruttamento economico, infatti, non è garantito oltre i 20 anni dalla data in cui la foto è scattata e tale diritto è comunque condizionato all’adempimento di alcune formalità da parte del fotografo.
Gli esemplari della fotografia semplice devono portare le seguenti indicazioni:
- il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell’art. 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;
- la data dell’anno di produzione della fotografia;
- il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata.
Qualora gli esemplari non riportino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli articoli 91 e 98, a meno che il fotografo non provi la malafede del riproduttore.
Fotografie di documenti stampati
Sempre nell’art. 87 vengono poi menzionate le “fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili”, che non godono di tutela di diritto d’autore. Questo vale però solamente per i singoli esemplari sopra menzionati, cioè se gli scritti, i documenti, gli oggetti materiali, ecc… sono considerati solo nella loro riproduzione in sé. Se infatti sono inseriti in banche dati verranno tutelati come elemento della banca dati seguendo la disciplina sui generis data a tale opera.
Fotografie di persone
Poiché la fotografia è un mezzo di riproduzione della realtà, la disciplina può entrare in conflitto sia con i diritti di riproduzione di opere d’arte eventualmente fotografate, sia con la disciplina sulla privacy dal momento in cui oggetto del ritratto fotografico è una persona e quindi, la sua immagine, se riconoscibile, costituisce un dato personale che non può essere diffuso senza consenso. Attenzione anche a particolari contesti in cui vengono scattati i ritratti, perché possono trasformare l’immagine da dato personale a dato sensibile. Fotografare una persona in un ospedale, per esempio, fornisce informazioni sulla sua salute. Se, invece, la persona ritratta sta seguendo una funzione religiosa la foto fornisce informazioni sul suo orientamento religioso. Questi sono alcuni casi in cui il dato personale costituito dall’immagine si trasforma in “dato sensibile” e per essere trattato è necessario ottenere il consenso scritto e informato della persona ritratta.
Il ritratto
La legge sul diritto d’autore pone alcune regole particolari per quanto riguarda i ritratto di una persona fisica. La regola generale vuole che affinché il fotografo possa esporre, riprodurre o mettere in commercio il ritratto, la persona ritratta debba esprimere il suo consenso.
Le eccezioni alla regola del consenso riguardano i casi in cui la riproduzione dell’immagine sia giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse. Nel caso in cui l’esposizione o la messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione o anche al decoro della persona ritratta, il ritratto non potrà essere esposto né messo in commercio.
A tal fine bisogna considerare come i popolari sistemi di condivisione fotografica, come Flickr o Facebook, possano porre problematiche proprio in materia di consenso della persona ritratta. La pubblicazione sul Web di fotografie, infatti, è equivalente di fatto a una pubblicazione vera e propria. La legge sul diritto d’autore non specifica in quale forma il consenso debba essere prestato e può ritenersi valido anche un consenso prestato oralmente. Essenziale, però, è non solo chiedere il permesso di scattare la fotografia ma anche di avvertire che essa potrà essere pubblicata sul Web.
ATTENZIONE: Il consenso ai sensi della legge sul diritto d’autore non si sostituisce ma si aggiunge a quello previsto dal Codice in materia di dati personali.
La disciplina specifica regole anche in merito al ritratto eseguito su commissione e attribuisce al soggetto ritratto (o ai suoi successori o aventi causa) la possibilità di riprodurre e comunicare al pubblico il proprio ritratto anche senza il consenso del fotografo salvo che sia intervenuto un precedente patto contrario. In ogni caso al fotografo spetta un equo corrispettivo se il ritratto eseguito su commissione è usato per fini commerciali.
I diritti del fotografo
Spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia, salve le disposizioni stabilite per ciò che riguarda il ritratto e senza pregiudizio, riguardo alle fotografie che riproducono opere dell’arte figurative, dei diritti di autore sull’opera riprodotta.
Tuttavia se l’opera è stata ottenuta nel corso e nell’adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell’oggetto e delle finalità del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro oppure, salvo patto contrario a favore del committente quando si tratti di fotografia di cose in possesso del committente medesimo e salvo pagamento a favore del fotografo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo.
La cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia (e quindi anche il file) comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti previsti all’articolo precedente, sempre che tali diritti spettino al cedente.
La dizione “salvo patto contrario” vuol dire che il fotografo ha l’onere di mettere per iscritto che il trasferimento del mezzo di riproduzione della fotografia non trasferisce i diritti in capo alla foto stessa.
Mettere una foto su internet, comunque, non costituisce cessione del mezzo di riproduzione della fotografia, anche se è chiaro che copiare la foto è semplicissimo. Mettere una foto su internet equivale a metterla in mostra, “comunicarla al pubblico” , non a cederla. Tuttavia, proprio perché copiare il file è facile e l’unica alternativa veramente efficace per impedire la duplicazione della foto sarebbe non metterla in rete, le foto possono essere protette da watermark o scritte visibili, in modo da tutelare la paternità dell’opera e impedire che anche un ritocco con un programma di grafica ne permetta la rimozione.
Generalmente, chi desidera tutelare le proprie fotografie e al tempo stesso vuole che vengano diffuse in rete, usa risoluzioni molto basse inadatte per la stampa o l’elaborazione grafia del file.
Un’altra alternativa è costituita da foto pubblicate con una licenza di tipo Creative Commons o di altro tipo. In questo caso l’autore gestisce direttamente dal sito i diritti relativi allo specifico file che ha messo nel Web dicendo quali usi permette e quali vieta.
Riepilogo
Fotografia artistica: tutela piena, 70 anni dopo la morte dell’autore
Fotografia semplice: 20 anni dal momento in cui è stata scattata a patto che vi siano indicati il nome dell’autore, la data e luogo dello scatto, il nome dell’opera eventualmente raffigurata. In mancanza di tali indicazioni l’opera può essere utilizzata, e in tale caso toccherà all’autore provare la malafede dell’utilizzatore.
Fotografie di scritti e stampati: nessuna tutela diretta. Se sono però contenute all’interno di una anca dati sono soggetti ai limiti di utilizzazione specificamente previsti per le banche dati e ai diritti connessi conseguenti. L’essere parte di una banca dati è una delle eccezioni alla libera utilizzazione ma ve ne possono essere altre e il tratto comune è sempre che tali foto, non protette in sé, possono ricevere comunque tutela perché parte integrante di un’altra opera, anche se ne costituiscono solamente elementi grafici od ornamentali.
Inoltre, un altro caso di tutela riflessa si può avere nel caso tali foto rappresentino prototipi o macchinari particolari, tutelati da leggi diverse, per esempio in materia di concorrenza tra imprese, know-how, segreto aziendale o nel caso le rappresentazioni riguardino oggetti di design o di modelli industriali.
Un altro caso è quello delle opere derivate, si pensi per esempio a un collage di fotografie. Le problematiche derivanti dalla tutela riflessa devono essere prese in considerazione anche per le opere fotografiche per cui i diritti di utilizzazione economica sono scaduti.
Leggi e Documentazione
Legge sul diritto d’autore: legge-sul-diritto-autore
Licenza Creative Commons: sul sito web www.creativecommons.it potete crearvi la vostra licenza personalizzata.